Fotoriproduzioni con mezzo proprio
È libera la fotoriproduzione diretta da parte degli utenti dei pezzi in consultazione, in sala studio senza flash né cavalletti, con modalità che non comportino alcun contatto fisico con i materiali, svolta senza scopo lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale. L'utente è tenuto a compilare, indicando la segnatura dei documenti riprodotti, la dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 con la quale si impegna ad accettare le norme e condizioni previste dalle leggi per l’esercizio del diritto ad eseguire direttamente le riproduzioni, e per garantire la conservazione del materiale archivistico oggetto di consultazione.
I documenti già digitalizzati sono esclusi dalla consultazione e sono accessibili in formato digitale in rete locale presso la Sala studio.
La riproduzione dei documenti non è inoltre consentita in caso di documenti facilmente deteriorabili o in cattivo stato di conservazione.
La riproduzione di fondi archivistici, serie archivistiche complete o parti sostanziali di esse è soggetta ad apposita autorizzazione.
I documenti da riprodurre dovranno essere manipolati con attenzione, avendo cura di non mettere a rischio il materiale per ottenere immagini di migliore qualità. La riproduzione dovrà essere effettuata nella postazione appositamente individuata all’interno della sala studio, tenendo il proprio dispositivo con entrambe le mani così da evitare il rischio di caduta dello stesso sul materiale; non dovrà essere usata una delle mani per tenere fermi registri o volumi. E’ altresì vietato spostare i documenti da riprodurre all’interno della sala studio per ottenere migliori condizioni di luce. Tutte le attività di riproduzione devono essere effettuate sotto la vigilanza del personale di Sala, uno studioso alla volta.
Normativa:
- Regio Decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, che approva il regolamento per gli archivi di Stato;
- L. 4 agosto 2017, n. 124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, con riferimento a D.Lgs.22 gennaio 2004, art. 108, cc. 3 e 3-bis;
- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nuovo Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
- D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82;
- Decreto ministeriale 08/04/1994;
- Lettera circolare della Direzione Generale Archivi n. 21 del 17/06/2005;
- Circolari della Direzione generale Archivi n. 33/2017 e n. 39/2017
- D.M. 108 del 21.03.2024 Modifiche al decreto del Ministro della cultura 11 aprile 2023, rep. n. 161, recante “Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d’uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali”.