È consentita la riproduzione dei documenti archivistici liberamente consultabili, sia con mezzi propri, sia a cura dell'Istituto utilizzando i servizi dell'Ufficio riproduzioni. NB: lo stato di conservazione dei documenti, il formato, la presenza di riproduzioni digitali già effettuate dall’Istituto per i materiali esclusi dalla consultazione ed altri motivi da rendere noti al richiedente, possono essere causa del mancato permesso alla loro riproduzione.
È soggetta ad apposita autorizzazione la riproduzione integrale di fondi archivistici, serie archivistiche complete e parti sostanziali di serie d’archivio, ai sensi dell’art. 88 del R.D. 1163/1911.
E’ libera, mediante compilazione dell’apposita dichiarazione di cui alla circolare n. 33/2017 della Direzione Generale Archivi, la riproduzione diretta da parte degli utenti dei beni archivistici e di quelli bibliografici concessi in consultazione in Sala studio svolta senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale. La riproduzione deve essere attuata esclusivamente nel rispetto della normativa vigente sul diritto d’autore (nei limiti del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico, eccettuate le pagine di pubblicità, ad esclusione delle opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in quanto di difficile reperibilità sul mercato), con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene né l’esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né l’uso di stativi o treppiedi (ai sensi dell’art. 108, c. 3.1, del D. Lgs. 42/2004).
Gli utenti possono richiedere la riproduzione dei documenti avvalendosi anche del servizio Riproduzioni dell’Istituto. In caso di riproduzioni effettuate senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale è previsto unicamente il pagamento della tariffa a titolo di rimborso spese.
Nel caso di immagini acquisite per usi diversi da quelli personali o di studio e non richiesti da soggetti pubblici per finalità di valorizzazione o di studio purchè attuate senza scopo di lucro, oltre al pagamento delle eventuali spese sostenute dall'Ufficio, l'utente è tenuto al pagamento dei relativi diritti così come stabilito dal D.M. 108 del 21.03.2024 Modifiche al decreto del Ministro della cultura 11 aprile 2023, rep. n. 161, recante “Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d’uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali”.
Le domande di riproduzione di documenti per tali usi sono soggette all’imposta di bollo.
Normativa:
- Regio Decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, che approva il regolamento per gli archivi di Stato;
- L. 4 agosto 2017, n. 124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, con riferimento a D.Lgs.22 gennaio 2004, art. 108, cc. 3 e 3-bis;
- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nuovo Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
- D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82;
- Decreto ministeriale 08/04/1994;
- Lettera circolare della Direzione Generale Archivi n. 21 del 17/06/2005;
- Circolari della Direzione generale Archivi n. 33/2017 e n. 39/2017
- D.M. 108 del 21.03.2024 Modifiche al decreto del Ministro della cultura 11 aprile 2023, rep. n. 161, recante “Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d’uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali”.