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Archivio di Stato di Latina

Ufficio del Genio Civile

Ufficio del genio civile di Latina (1870-1974; 5131 : 4629 bb., 465 regg., 37 schedari)

L'approccio attento e diretto alle carte del fondo del Genio Civile, Ufficio di Latina, il lavoro di schedatura e di studio della loro formazione e un’analisi accurata dei registri di protocollo generale e degli ordini di servizio , hanno reso possibile la comprensione di struttura, funzioni, organizzazione dell’organico e dell’archivio dell’Ufficio, dal 1934 fino agli anni sessanta.
Sebbene la datazione della corrispondenza del fondo giunga fino al febbraio del 1984, hanno indotto una parziale lacunosità e incertezza nella trattazione dell’ultimo periodo svariati fattori, quali, la mancanza di fonti bibliografiche (eccettuate quelle utili ad una prima informazione), una redazione del protocollo generale sempre meno accurata e particolareggiata andando avanti con gli anni, il fatto che l’ultimo registro di protocollo generale sia del 1970 e, infine, l’interrompersi dei registri degli ordini di servizio a maggio del 1961.Gli anni 1934-1958. Se fino al 1815 la sorveglianza dei lavori pubblici “di pace” era affidata al Genio Militare, si deve invece a Vittorio Emanuele I di Sardegna l’istituzione del Corpo Reale del Genio Civile formato da ingegneri civili dipendenti, a partire dal 1818, dal Ministero degli Affari Interni. Successivamente, il R. D. 20 novembre 1959, n. 3754 di Vittorio Emanuele II inquadra il Corpo Reale del Genio Civile in un ministero di nuova istituzione, il Ministero dei Lavori Pubblici. Dipende dal medesimo regio decreto la costituzione di uffici provinciali cui dovevano essere destinati gli impiegati del Corpo Reale del Genio Civile, per la realizzazione tecnico-esecutiva delle innumerevoli attribuzioni di questo nuovo ministero.
Con l’unità nazionale il Genio Civile, istituzione tecnica attiva posta a disposizione dello Stato per il servizio dei lavori pubblici (R. D. 5 luglio 1882, n. 874, e T. U. sul proprio ordinamento approvato con R. D. 3 settembre 1906, n. 522), ha quali organi tipici gli Uffici, che si distinguono in ordinari a servizio generale e speciali. Per necessità di funzione gli Uffici ordinari agiscono nell’ambito della giurisdizione provinciale e hanno sede in ogni capoluogo di provincia. Gli Uffici speciali, invece, hanno un carattere di eccezionalità e vengono istituiti, qualora servizi specifici di particolare rilevanza si reputino da sottrarre, per questioni di praticità, alla competenza degli Uffici ordinari (alcuni esempi: l’Ufficio per il Tevere e per l’Agro Romano; l’Ufficio per le opere edilizie della capitale; l’Ufficio per il Po; l’Ufficio per il Reno; gli Uffici per le opere marittime; gli Uffici per le nuove costruzioni ferroviarie). Date queste semplici premesse, il Genio Civile, Ufficio di Latina (ordinario), nasce nel 1934, appena dopo l’istituzione della provincia.
Per quel che concerne la struttura ed il funzionamento del Genio Civile di Latina si può affermare che, come ogni ufficio dell’Ente, è « ripartito in organiche unità chiamate sezioni che, nei compiti e nelle funzioni, costituiscono delle unità tecniche idonee ad assicurare, ai servizi di relativa spettanza, un indirizzo razionalmente sistematico mediante il quale è possibile conseguire, per ogni ramo del servizio, perfezionamento ed agilità di gestione, formazione di specifiche competenze individuali e creazione di sane tradizioni tecniche» ». I servizi tecnici di competenza dell’Ufficio di Latina, almeno per un primo periodo circoscrivibile al ventennio 1934-1953, sono raggruppati, così come quelli di altri uffici ordinari del Genio Civile, nelle seguenti sezioni:
Sezione I. Tecnica urbanistica. Piani regolatori di abitati. Opere igieniche. Edilizia. Viabilità ordinaria. Servizi speciali dipendenti da pubbliche calamità. Affari generali e varie .
Sezione II. Opere idrauliche delle varie categorie. Navigazione interna. Servizio acque pubbliche e servizi elettrici.
Sezione III. Bonifica integrale e trasformazione fondiaria.
Sezione IV. Opere marittime.
La Sezione I del Genio Civile di Latina nel corso degli anni che vanno dal 1938 ed il 1948, verrà affiancata da altre due sezioni con le quali si dividerà le competenze a livello di giurisdizione territoriale. La Sezione I bis è menzionata nei registri di protocollo generale da dicembre 1938 fino al 12 ottobre 1953 (fino ad agosto del 1954 negli Scadenzari della Serie Opere pubbliche già Varie ); la Sezione I ter, invece da gennaio 1948 al 17 ottobre 1953.
Fino al 1938 la Sezione I si occupa di tutti i comuni della provincia; dal 1938 la Sezione I bis si occupa dei comuni di Latina, Formia, Castelforte, Itri, Gaeta, Cori, Cisterna, Ponza, Ventotene; da gennaio del 1948, al comparire della Sezione I ter, le cose cambiano nuovamente nella maniera così schematizzabile:
Sezione I. Minturno, Castelforte, Santi Cosma e Damiano, Formia, Gaeta, Spigno Saturnia e Campodimele.
Sezione I bis. Lenola, Fondi, Sperlonga, Monte San Biagio, Terracina, Sonnino, Roccasecca, Priverno, San Felice Circeo, Maenza, Roccagorga, Prossedi, Roccamassima, Sabaudia e Itri.
Sezione I ter. Latina, Sezze, Bassiano, Sermoneta, Norma, Cori, Cisterna, Pontinia.
A ciò si aggiunge l’ordine di servizio n. 198 del 19 aprile 1950 , che attesta come, a partire dal 24 aprile del medesimo anno, la Sezione I ter acquisisse la giurisdizione sui comuni di competenza della Sezione I bis (Roccasecca, Roccagorga e Maenza) e del Reparto II (Sezze, Sermoneta, Norma e Pontinia). I progetti in corso di compilazione, le contabilità finali dei lavori ultimati e la gestione dei lavori ancora in corso dovevano continuare però ad essere seguiti dalla Sezione I bis e dal Reparto II; tutti gli altri lavori passavano alla Sezione I ter.
Da ultimo, dall’ordine di servizio n. 215 del 7 agosto del 1950 si evince che, a partire dal 15 di quel mese, la Sezione I ter dovesse trovarsi ad acquisire anche la giurisdizione sui comuni di Sabaudia, San Felice Circeo, Sonnino e Roccamassima e che gli affari in pendenza relativi a questi comuni dovessero invece rimanere alla Sezione I bis fino al loro esaurimento.
Anche la Sezione III viene nel tempo affiancata nei suoi compiti da una Sezione III bis, nominata nei registri di protocollo generale da settembre del 1940 a dicembre 1943.
Dal settembre del 1940, anche le due Sezioni III e III bis si dividono i compiti secondo una giurisdizione territoriale. La prima si occupa delle pratiche inerenti alla bonifica di Littoria, dell’Agro Pontino e di Sabaudia; la seconda della bonifica del territorio di Fondi e Monte San Biagio, e di Terracina. Dal dicembre del 1943, quando cessa l’attività della Sezione III bis, la III sembra mantenere la competenza sulla bonifica di Littoria e dell’Agro Pontino (intensificando i rapporti con l’Opera Nazionale Combattenti) ma, in sostituzione della bonifica di Sabaudia, acquisisce giurisdizione sul territorio di Fondi e Monte San Biagio.
Se le sezioni del Genio Civile di regola si trovano unite nell’ufficio, è pur vero che possono «anche trovarsi fuori sede per ragioni di servizio, ed in tal caso assumono il nome di Sezioni staccate, pur appartenendo all’ufficio a tutti gli effetti »: il distaccamento avveniva per decreto ministeriale. Questo è il caso delle Sezioni presenti nei comuni di Castelforte, Cisterna, Cori, Fondi, Formia, di Gaeta, Itri, Minturno, Ponza, Priverno, Scauri, Terracina, che negli anni della guerra, fino circa al 1948, si occuparono del servizio di controllo afferente i contributi ai privati per la riparazione di danni bellici.
Si faceva cenno in precedenza al Reparto II. Effettivamente, nell’Ufficio di Latina funzionavano dal 1934 un Reparto Segreteria (diviso in Segreteria tecnica e Segreteria corrente), un Reparto Ragioneria (o Reparto Contabile), un Reparto Statistica e dal 1948 al 1956, anche un Reparto I ed un Reparto II competenti rispettivamente di contributi per i danni di guerra, e di espropriazioni per pubblica utilità e revisione dei prezzi. A partire dal 30 dicembre 1955 e nei primi giorni del 1956 il Reparto I scompare e il II viene sostituito da due Reparti distinti per competenze: il Reparto Revisione Prezzi ed il Reparto Espropri.
I registri di protocollo generale testimoniano, contemporaneamente alla nascita dell’Ufficio, quella di un archivio interno, dal 1937 l’esistenza di una biblioteca, e, dal 1938 (fino al 3 giugno del 1952), la presenza di un Gabinetto che si occupava prevalentemente di appalti e del personale.
Dalla Serie delle Opere pubbliche già Varie si viene invece a conoscenza dell’esistenza, negli anni 1948-1949, di un Gabinetto fotografico, forse corrispondente al Servizio disegni ed eliografia, nominato nell’ordine di servizio n. 332 in data 8 giugno 1954 .
La prima grande modificazione del piano di ripartizione dell’Ufficio risale al 1953 ed è documentata dall’ordine di servizio n. 304 del 28 settembre 1953 , che recita come segue: «Porto a conoscenza del personale dipendente che dall’1 ottobre p. v. la ripartizione dei servizi d’Ufficio e dei funzionari addetti alle Sezioni è quale risulta dall’apposito elenco depositato in pari data in Segreteria».
Da quanto emerge dall’analisi dei registri di protocollo generale, dal 1° ottobre 1953, le Sezioni I, II, III e IV erano sicuramente tutte competenti per il Servizio generale, edilizia, tecnica urbanistica, strade, danni bellici, opere igieniche e si distinguevano per differente giurisdizione territoriale :
Sezione I. Servizio generale, edilizia, tecnica urbanistica, strade, danni bellici, opere igieniche nei comuni di Gaeta, Formia, Minturno, Spigno Saturnia, Santi Cosma e Damiano, Castelforte, oltre al servizio statistica e revisione prezzi dell’intera provincia.
Sezione II. Servizio generale, edilizia, tecnica urbanistica, strade, danni bellici, opere igieniche nei comuni di Terracina, Itri, Lenola, Roccamassima, Priverno, Fondi, Monte San Biagio, Sonnino, Sperlonga, Campodimele, Prossedi, Roccasecca.
Sezione III. Servizio generale, edilizia, tecnica urbanistica, strade, danni bellici, opere igieniche nei comuni di Latina, Maenza, Norma, San Felice Circeo, Sezze, Sabaudia, Pontinia, Roccagorga.
Sezione IV. Servizio generale, edilizia, tecnica urbanistica, strade, danni bellici, opere igieniche nei comuni di Aprilia, Cisterna, Cori, Bassiano, Sermoneta, Ponza, Ventotene.
L’ordine di servizio n. 304 del 28 settembre 1953 , unitamente ai registri di protocollo generale, rispettivamente in data 5 e 6 ottobre 1953, documentano l’istituzione di due nuove sezioni: la Sezione V Urbanistica, competente per la ricostruzione in tutta la provincia di fabbricati di privati danneggiati o distrutti a seguito degli eventi bellici e la Sezione VI, destinata alle opere di bonifica integrale e trasformazione fondiaria.
Oltre a cambiamenti così importanti e strutturali delle funzioni dei diversi servizi tecnici, gli ordini di servizio dimostrano come variazioni di competenze potessero avvenire, all’uopo, anche per brevi periodi. L’ordine di servizio n. 422, datato 12 aprile 1956 , infatti, dispone che «a partire dal 16 aprile circa, gli affari della Sezione III siano temporaneamente trattati dalla Sezione IV, ad eccezione di quelli relativi alla zona di Latina che verranno, invece, trattati temporaneamente dalla Sezione II».
Infine, al 26 marzo del 1955 è riconducibile la soppressione della Segreteria tecnica.
Dal 1958 in poi. Un’ulteriore variazione della distribuzione dei servizi dell’Ufficio è documentata dall’ordine di servizio n. 521 datato 1° febbraio 1958 , che in relazione alle sezioni disponeva come segue:
«Sezione I. Servizio generale, edilizia, tecnica urbanistica, strade, danni bellici, opere igieniche nei comuni di Gaeta, Formia, Minturno, Spigno Saturnia, Santi Cosma e Damiano, Castelforte, Ponza, Ventotene, oltre al servizio statistica e revisione prezzi dell’intera provincia.
Sezione II. Servizio generale, edilizia, tecnica urbanistica, strade, danni bellici, opere igieniche nei comuni di Latina, Terracina, Sperlonga, Sonnino, Prossedi, Priverno, Monte San Biagio, Lenola, Campodimele, Fondi, Itri, Spigno Saturnia (piano di ricostruzione).
Sezione III. Servizio generale, edilizia, tecnica urbanistica, strade, danni bellici, opere igieniche nei comuni di Maenza, Roccagorga, Roccasecca, Roccamassima, Pontinia, Sabaudia, Sezze, San Felice Circeo, Aprilia, Bassiano, Cisterna di Latina, Cori, Norma, Sermoneta.
Sezione IV. Opere di bonifica dipendenti dal Ministero dell’agricoltura e delle foreste e della Cassa per il mezzogiorno per tutti i comuni della provincia.
Sezione V. Urbanistica: servizio di coordinamento e di controllo afferente i contributi ai privati per riparazione di danni bellici in tutti i comuni della provincia.
Sezione VI. Derivazione di acque pubbliche, impianti elettrici, opere idrauliche in tutti i comuni della provincia».
Nei registri di protocollo generale la variazione del piano di ripartizione dell’Ufficio è solo parzialmente rispecchiata. Infatti, mentre appaiono ben chiare le distinte funzioni a livello territoriale delle prime tre sezioni, la Sezione IV e la Sezione VI, fin dall’inizio del 1958, sembrano sovrapporsi per competenze in quanto sembrano spesso confuse fra loro da chi lavora al protocollo generale della corrispondenza. Per spiegare questo dettaglio si precisa come ci siano pervenuti due registri di protocollo interno della Sezione IV, che coprono l’arco cronologico novembre 1956-giugno 1958, che testimoniano come, in quel periodo, la sezione si occupasse (come si è già detto), del Servizio generale, edilizia, tecnica urbanistica, strade, danni bellici, opere igieniche nei comuni di Aprilia, Cisterna, Cori, Bassiano, Sermoneta, Ponza, Ventotene. Si conservano, inoltre, due gruppi di registri di protocollo interno di sezione, relativi ciascuno ad una specifica competenza, che coprono il periodo da gennaio 1956 a luglio 1979 dove, a partire da maggio del 1959 le due Sezioni si alternano secondo queste modalità:
I gruppo
“Protocollo VI Sezione”: 5 gennaio 1956-29 dicembre 1956 (nn. 1-1438).
“Protocollo VI Sezione”: 29 dicembre 1956-9 maggio 1959 (nn. 1-1188, 1-689, 1-200 bis).
“Protocollo IV Sezione”: 11 maggio 1959-29 dicembre 1961 (nn. 1-415, 1-914, 1-760).
“Protocollo [VI Sezione]”: 2 gennaio 1962-28 dicembre 1964 (nn. 1-637, 1-540, 1-649).
“Protocollo VI Sezione”: 30 dicembre 1964-14 aprile 1967 (nn. 1-2150).
“Protocollo [IV Sezione Bonifica] anno 1967 dal n. 2151, anno 1968 dal n. 2811”: 17 aprile 1967- 25 maggio 1968 (nn. 2151-2795, non compilati i nn. 2796-2810, nn. 2811-3160).
“Protocollo IV Sezione Bonifica”: 27 maggio 1968-17 dicembre 1971 (nn. 3161-6150).

II gruppo
“Protocollo VI Sezione”: 18 luglio 1957-29 marzo 1961 (nn. 1-772, 1-450).
“Protocollo VI Sezione”: 28 marzo 1961-7 giugno 1961 (nn. 451-, 1-2460).
“Protocollo [VI Sezione] dal 26 giugno 1962 al 1 ottobre 1962”: 15 giugno 1962-4 ottobre 1962 (nn. 1-377).
“Protocollo [VI Sezione] dal 10 dicembre 1962 al 2 marzo 1966”: 10 dicembre 1962-10 marzo 1966 (nn. 1-809, 1-1350).
“Protocollo [IV Sezione] dall’11 marzo 1966 al-”: 9 marzo 1966-26 luglio 1967 (nn. 1-1010).
“Protocollo [IV Sezione] dal 28 luglio 1967 al-”: 19 luglio 1967-1 agosto 1968 (nn. 1-1010).
“Protocollo corrispondenza [IV Sezione]”: 27 luglio 1968-10 novembre 1971 (nn. 1-459, 1-710).
“Protocollo [IV Sezione]”: 8 novembre 1971-6 luglio 1979 (nn. 711-938, 1-476, 1-510, 1-822, 1-332, 1-286, 1-182, 1-156, 1-41, 1-3).
Purtroppo la frammentarietà degli indizi e la lacunosità delle fonti non permette di spingersi oltre e impedisce di dare soluzione al problema. A questo medesimo periodo è ascrivibile la scomparsa del Reparto Revisione Prezzi e del Reparto Statistica, probabilmente in quanto questi due servizi sono annessi alla Sezione I. Dall’ordine di servizio n. 630 del 3 febbraio 1959 si apprende invece dell’istituzione presso l’Ufficio, alla dipendenza diretta dell’ingegnere capo, di un apposito Reparto per il riesame delle concessioni di contributo statale per i danni di guerra non ancora vagliate. L’istituzione di tale reparto era stata caldeggiata nella nota n. 909806/58/VII del 14 luglio 1958 del Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Lazio, inviata all’Ispettorato Centrale per la Ricostruzione Edilizia del Ministero dei Lavori Pubblici e, per conoscenza, alla Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale. L’ordine di servizio n. 691 del 2 maggio del 1961 testimonia l’istituzione in quella data di una nuova Sezione I bis, attiva fino a maggio del 1963, quando scompare dai registri di protocollo generale, competente per il Servizio generale per i comuni di Aprilia, Cori, Maenza, Roccagorga, Sermoneta e Sonnino, l’applicazione della legge n. 126 del 12 febbraio 1958, gli incarichi speciali di volta in volta affidati dall’ingegnere capo e, infine per la statistica relativa a tutti i comuni della provincia. Dal 10 luglio all’ottobre-novembre del medesimo anno è menzionata nei registri di protocollo generale anche una Sezione I ter, che si occupava con tutta probabilità dell’applicazione delle leggi n. 184, 589, 634 e di opere idriche e fognanti per tutti comuni della provincia.
La lacunosità delle fonti si estende fino al 1964, quando, ad inizio anno, sembra esservi il terzo cambiamento della struttura dell’Ufficio. Le Sezioni I, II e III ricominciano ad avere funzioni distinte l’una dall’altra (come nella primissima struttura), e non più medesima funzione e distinte giurisdizioni territoriali. Non è possibile allo stato attuale ricostruire, se non in parte, le funzioni delle prime due sezioni; un documento della Serie Opere pubbliche già Comuni aiuta altresì a definire le competenze della Sezione III, almeno fino al 31 marzo 1977: reti di distribuzione idrica interne agli abitati e reti fognanti per tutta la provincia; opere igieniche minori per tutta la provincia (mattatoi, lavatoi, cimiteri, bagni pubblici); opere ospedaliere per tutta la provincia; applicazione, per tutta la provincia della L. 30 dicembre 1960, n. 1676 (lavoratori agricoli dipendenti); istruttoria, esame ed approvazione di opere per impianti sportivi; servizio speciale per il traffico nelle strade provinciali; controllo sulle opere in cemento armato per consulenza alla Prefettura, all’applicazione del R. D. 16 novembre 1939, n. 2229 art. 4 capo I; servizio generale riferito alle suddette materie; commissione ed esami per gli ascensoristi. Per quel che riguarda la Sezione IV e la Sezione VI vale ciò che si è detto in precedenza; alla Sezione V rimasero sempre le medesime funzioni. Il 22 aprile 1964 viene nuovamente menzionata nei registri di protocollo generale la Segreteria tecnica, che era stata soppressa il 26 marzo 1955. Nel novembre del 1964 e nel dicembre del medesimo anno sembrano ricomparire rispettivamente il Reparto I e il Reparto II. Il primo era preposto presumibilmente alle espropriazioni, ai lavori nella provincia per la costruzione di abitazioni di lavoratori agricoli dipendenti la cui realizzazione è affidata all’Ente (in applicazione della L. 30 dicembre 1960, n. 1676); il secondo alla revisione prezzi, ai cantieri lavoro e all’assegnazione di alloggi popolari. Il 14 settembre 1966 i registri di protocollo generale testimoniano l’esistenza anche di un Reparto III, che si occupava verosimilmente della concessione di contributi in beneficio alla L. 3 agosto del 1949, n. 589, rimasto in attività fino al dicembre del 1969.

SERIE:

Registri (1935-1970; 437 regg.) La serie consta di 437 registri che coprono un arco cronologico tra il novembre 1934 e il novembre 1980. La serie è costituita dalle sottoserie di seguito riportate:

  • 01 Registri di protocollo generale;
  • 02 Registri di sezione;
  • 03 Registri di accreditamento;
  • 04 Registri di accreditamento Danni Bellici;
  • 05 Registri dei conti correnti;
  • 06 Registri contabilità speciale;
  • 07 Registri delle trasferte;
  • 08 Registri dei lavori;
  • 09 Registri delle perizie dell'Ufficio;
  • 10 Registri voti comitato tecnico;
  • 11 Registri gare;
  • 12 Registri ordini di servizio;
  • 13 Repertori atti;
  • 14 Repertori dei fascicoli;
  • 15 Registri Danni di guerra;
  • 16 Registri vari.

Opere pubbliche già Comuni (1868-1983; 1452 bb.) La Serie dei Comuni è senz’altro quella più cospicua fra tutte quelle del fondo del Genio Civile oltre ad essere tra le più frequentemente richieste dall’utenza dell’Archivio di Stato. Consta in tutto di 1452 buste, con documentazione i cui estremi cronologici coincidono con quelli del fondo (marzo 1868-dicembre 1983). Successivamente alle operazioni di versamento, sui dorsi delle buste di questa serie è stato apposto a pennarello rosso un numero di corda unico e progressivo. A partire dall’anno 2002, per iniziativa dell’Archivio di Stato, è stata avviata l’opera di schedatura di alcune sottoserie. Tra queste, la prima ad essere stata trattata è stata quella di Latina, seguita poi da quelle delle altre città di nuova fondazione (Aprilia, Pontinia e Sabaudia) e, in diverse fasi, nel corso degli anni, da quelle relative ai comuni di Cori, Roccagorga, Roccamassima e Roccasecca dei Volsci. Tutti questi lavori di schedatura sono confluiti nel presente previa convalida dei dati in alcuni casi, e altrimenti, dopo aver omogeneizzato le descrizioni rispetto ai modelli e ai criteri prescelti. Allorché la difformità delle descrizioni preesistenti è risultata eccessiva rispetto alle nuove si è proceduto alla totale rielaborazione. L’intervento archivistico iniziato nel luglio del 2006 è avvenuto nel rispetto dell’ordine in cui la documentazione si trovava e la schedatura è stata avviata previa analisi a campione di alcune buste della serie: s’intendeva in questo modo decidere il grado di analiticità nella descrizione della documentazione. Di conseguenza, poiché il contenuto dei fascicoli della serie risultava caratterizzato da tipologie   documentarie ricorrenti e da identica forma degli atti raggruppati, è stata assunta come unità archivistica il fascicolo, o l’eventuale sottofascicolo, e i documenti sono stati descritti non in maniera analitica, ma per complessi, unificando le voci. La schedatura dei fascicoli è avvenuta con l’ausilio di strumenti informatici su base dati Access creata ad hoc, i campi descrittivi coincidono con le voci principali delle schede che si leggono nel seguito di questa pubblicazione. Nella fase di intervento diretto sulla documentazione si è proceduto a ricondizionare i fascicoli apponendo sui nuovi il numero della busta e una lettera dell’alfabeto indicativa del fascicolo medesimo. La scelta di usare le lettere dell’alfabeto sembrava funzionale anche al caso in cui le buste presentassero documentazione non organizzata già in origine in fascicoli, ma la cui divisione in uno o più fascicoli si rendesse comunque necessaria, riferendosi le carte a pratiche diverse. Allo stato attuale la serie è suddivisa in 34 sottoserie, corrispondenti ai 33 comuni della provincia ordinati alfabeticamente; con l’aggiunta finale di una Miscellanea. La formazione di quest’ultimo nucleo, composto da documenti fuori posto estratti dalle sottoserie dei comuni di nuova fondazione, risale al primo stralcio di lavori del 2002. Per riferimento si riporta di seguito l’indicazione delle sottoserie con consistenze e relativi numeri di corda delle unità di conservazione:

  • Sottoserie 1: Aprilia bb. 1-55
  • Sottoserie 2: Bassiano bb. 56-62
  • Sottoserie 3: Campodimele bb. 63-76
  • Sottoserie 4: Castelforte bb. 77-136
  • Sottoserie 5: Cisterna di Latina bb. 137-196
  • Sottoserie 6: Cori bb. 197-230
  • Sottoserie 7: Fondi bb. 231-296
  • Sottoserie 8: Formia bb. 297-439
  • Sottoserie 9: Gaeta bb. 440-557
  • Sottoserie 10: Itri bb. 558- 599
  • Sottoserie 11: Latina bb. 600-852
  • Sottoserie 12: Lenola bb. 853-871
  • Sottoserie 13: Maenza bb. 872-880
  • Sottoserie 14: Minturno bb. 881-946
  • Sottoserie 15: Monte San Biagio bb. 947-956
  • Sottoserie 16: Norma bb. 957-973
  • Sottoserie 17: Pontinia bb. 974-987
  • Sottoserie 18: Ponza bb. 988-1010
  • Sottoserie 19: Priverno bb. 1011-1058
  • Sottoserie 20: Prossedi bb. 1059-1068
  • Sottoserie 21: Roccagorga bb. 1069-1081
  • Sottoserie 22: Roccamassima bb. 1082-1086
  • Sottoserie 23: Roccasecca bb. 1087-1094
  • Sottoserie 24: Sabaudia bb. 1095-1134
  • Sottoserie 25: San Felice Circeo bb. 1135-1180
  • Sottoserie 26: Santi Cosma e Damiano bb. 1181-1201
  • Sottoserie 27: Sermoneta bb. 1202-1209
  • Sottoserie 28: Sezze bb. 1210-1254
  • Sottoserie 29: Sonnino bb. 1255-1268
  • Sottoserie 30: Sperlonga bb. 1269-1292
  • Sottoserie 31: Spigno Saturnia bb. 1293-1310
  • Sottoserie 32: Terracina bb. 1311-1422
  • Sottoserie 33: Ventotene bb. 1423-1438
  • Sottoserie 34: Miscellanea bb. 1439-1452

La struttura attuale della serie non coincide in realtà con ciò che si può dedurre dal verbale di versamento della documentazione e dagli elenchi di consistenza (manoscritti) del materiale versato dall’Ufficio del Genio Civile di Latina all’Archivio di Stato. Il verbale di versamento, come si è già detto in precedenza, menziona quattro serie documentarie: Opere pubbliche, Bonifiche, Danni di guerra e Registri di protocollo, contabilità e lavori. Come è bene evidente non si menziona né la Serie dei Comuni, né la Serie delle Varie, il cui nome, come si è detto, è stato stabilito per convenzione dall’Archivio di Stato e non corrisponde ad alcuna partizione del titolario. Ciò perché con tutta probabilità le due serie costituivano in origine proprio la Serie delle Opere pubbliche suddivisa per singole opere e, in seconda istanza, per comuni. Ciò sembrerebbe confermato dalle segnature riportate sul dorso delle unità di conservazione. Sono individuabili infatti alcuni grandi nuclei di documentazione comuni alle due serie corrispondenti alle attribuzioni dell’Ufficio: Opere di Edilizia Scolastica70, Opere di Edilizia Popolare, Opere di Edilizia Pubblica, Opere di Edilizia di Culto, Opere Stradali, Opere Igieniche71, Derivazione di acqua, Piano di ricostruzione. Accanto a queste si dovevano trovare le unità archivistiche delle due serie contrassegnate dalle classifiche Titolo I Classe E, Titolo II Classe A-D, Titolo III Classe B, C, D, E, F, G, H e quelle proprie della Serie dei Comuni del Servizio generale e Varie (Titolo III Classe N), ordinate secondo le partizioni proprie del titolario cui si è già accennato. Infine nucleo a sé stante dovevano essere quei faldoni, anch’essi oggi disgregati tra la Serie dei Comuni e la Serie delle Varie, contraddistinti dalla classifica Classe IX Categoria A, Classe IX Categoria D e contenenti documentazione proveniente dagli Uffici di Caserta e Napoli, superstiti di una proposta di scarto avanzata dall’Ufficio nel maggio del 1957.

Al fine di rendere estesamente accessibile e comprensibile la documentazione, si fornisce nel seguito un elenco di termini tecnici che definiscono i molteplici tipi di documentazione con la relativa illustrazione dei medesimi, facendo riferimento alle definizioni dei documenti riutilizzate in fase di schedatura (perizia, perizia di variante, perizia suppletiva, perizia di variante e suppletiva, progetto, atti amministrativi e atti contabili ). Perizia. Per perizia s’intende quell’insieme di documenti di progetto non compresi nella cartografia ovvero: relazione, computo metrico, analisi dei prezzi, stima dei lavori, capitolato d’appalto ed elenco dei prezzi. Si descrivono qui i documenti fondamentali. Computo metrico: «mediante esso è fornita la dimostrazione delle singole previsioni quantitative, riferite alle misure metriche tradizionali, di ciascuna categoria di opere e di lavori che compongono l’intervento da realizzare. Pur dovendo consistere in un documento unitario, il computo metrico sarà ripartito in diverse sezioni, secondo le varie categorie dei lavori e seguendo l’ordine della loro esecuzione». Analisi dei prezzi: La redazione di questo computo analitico dei prezzi per categoria di lavori cui si riferiscono deve essere particolarmente accurata in quanto rende possibile l’affidamento dell’appalto e garantisce validità al progetto senza alterarne le caratteristiche, senza cioè dover ricorrere a modifiche come nel caso in cui si accertasse il difetto di uno o più prezzi. In primo luogo dovranno essere riportati in una tabella i prezzi elementari o unitari relativi alla mano d’opera, ai mezzi di trasporto, ai materiali e a tutto ciò che necessita alla formazione delle spese di ogni categoria di opere. Successivamente, di norma si riporterà una percentuale, variabile, per le spese generali ed una, in caso di lavori da appaltare, di beneficio per l’appaltatore. Stima dei lavori: «Documento destinato a fare conoscere l’importo dell’opera applicando alle quantità risultanti dai computi metrici i prezzi unitari determinati dalle relative analisi». Capitolato d’appalto: Documento che stabilisce le condizioni e le clausole tecniche e amministrative volte ad assicurare una regolare esecuzione delle opere evitando così alle parti di incorrere in liti o controversie. Si distinguono due tipi di capitolato, quello generale e quello speciale. Il R. D. 23 maggio 1924, n. 827 è chiaro in questo senso, quando afferma: «I capitolati generali contengono le condizioni che possono applicarsi indistintamente ad un determinato genere di lavoro, appalto o contratto e le norme da seguirsi per le gare. Quelli speciali riguardano le condizioni che si riferiscono più particolarmente all’oggetto del contratto». Perizie di variante. La perizia di variante, la perizia suppletiva e la perizia di variante e suppletiva si compongono dei medesimi documenti della perizia, ma attengono a circostanze distinte. La perizia di variante si redige nel caso in cui sia necessaria una variante del progetto iniziale ma senza un’alterazione di spesa. La perizia suppletiva ricorre nel caso in cui si renda necessaria una variazione della spesa per il completamento di un’opera, senza la variazione del progetto: le circostanze che portano alla richiesta di nuovi fondi sono le più svariate, tanto da rendere impossibile un’elencazione. Non occorrerà lo stanziamento di ulteriori fondi per l’esecuzione di una perizia suppletiva, se nel progetto principale è stata indicata, tra gli importi disponibili dell’amministrazione, quella per l’attuazione di lavori ulteriori imprevisti. Fa parte della perizia suppletiva anche l’atto di sottomissione, ovvero il documento con cui l’impresa che ha in  attuazione i lavori principali s’impegna a non creare problemi di tipo amministrativo con l’appaltatore per l’esecuzione dei lavori aggiuntivi. La perizia di variante e suppletiva viene infine presentata dal direttore dei lavori per far sì che l’autorità competente approvi e autorizzi l’introduzione, in un progetto in corso di esecuzione, di variazioni e addizioni non previste nel contratto iniziale e che comportino anche un’alterazione di spesa. Progetto. Con la definizione progetto si fa riferimento alla cartografia, ovvero: Corografia: Carta geografica volta a descrivere una regione dal punto di vista fisico, storico e antropico su scala generalmente compresa tra 1: 100.000 e 1: 1. 000.000. Pianta: Rappresentazione grafica in sezione orizzontale di un edificio, o di parte dei esso, con la proiezione delle parti sottostanti e sovrastanti il piano di sezione. Planimetria: Rappresentazione grafica in piano di uno spazio, di una superficie, di un territorio, di un quartiere o di un singolo edificio, rapportato all’ambiente circostante. Sezione: Rappresentazione grafica consistente nella sezione verticale di un edificio. Prospetto: Rappresentazione grafica della proiezione ortogonale del prospetto esterno di una struttura.

Alla cartografia del progetto possono trovarsi allegati altri documenti: Carte IGM prodotte dall’Istituto Geografico Militare, Ente Cartografico dello Stato. Si distinguono carte geografiche, topografiche e corografiche. Mappe catastali, altrimenti dette mappe particellari, che costituiscono particolari documenti del catasto, in cui vengono descritti i possessi fondiari e le particelle in cui essi si immaginano scomposti. Il territorio di ogni comune è suddiviso in fogli catastali progressivamente numerati da nord ad est, ciascuno dei quali comprende graficamente le singole particelle di territorio. Ogni particella identifica una ben delimitata porzione continua di terreno, situata in un unico comune e appartenente ad un unico possessore, essa è assoggettata ad un’unica specie di coltura, con uniforme grado di opportunità, oppure, se non soggetta a coltura, è riservata ad un’unica destinazione d’uso. Tavole del piano regolatore generale previsto dalla legge urbanistica del 17 ottobre  1942, n. 1150, esteso a tutto il territorio comunale, che ha validità a termine indeterminato. È lo strumento principale di pianificazione urbanistica. Tavole del piano regolatore generale e di ampliamento previsto da numerose leggi speciali e bandi di concorso per piani regolatori, che hanno in comune il tentativo di superare la divisione sancita dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359 fra il piano per la città esistente e quello per le aree di espansione. Tavole del piano di ricostruzione previsto dal D. L. 1 marzo 1945, n. 154 e seguenti per la pianificazione della ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra.

Atti amministrativi. Nella definizione di atti amministrativi sono compresi numerosissimi documenti. Tra questi si segnalano in particolare: Deliberazioni: L’atto con cui il Consiglio comunale e la Giunta assumono le loro decisioni nelle materie di competenza. Verbali di consegna dei lavori: «Il processo verbale di consegna, prescritto all’articolo 338 della legge sui lavori pubblici, indicherà premessa la citazione del contratto, della relativa approvazione e degli ordini di esecuzione: a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome, capi saldi, ecc.; b) le aree, le cave, i locali ed i mezzi d’opera, che fossero concessi all’impresa, per la esecuzione dei lavori. Qualora siano a farsi importanti lavori di scogliera od altri analoghi si devono unire al processo verbale di consegna i profili delle cave in numero sufficiente per potere in ogni tempo calcolare approssimativamente il volume totale delle materie estratte; c) i campioni delle varie qualità di lavori o di materiale da impiegare, designati nel capitolato speciale. Qualora, per l’estensione delle aree o dei locali, o per l’importanza dei mezzi d’opera da impiegarsi, occorra di formare in più luoghi e tempi i relativi accertamenti di stato, questi saranno uniti e faranno parte integrante del processo verbale di consegna. Qualora la consegna si eseguisca agli effetti del 1° capoverso dell’art. 337 della legge sui lavori pubblici, nel processo verbale si stabilirà altresì quali materiali debba l’appaltatore provvedere, e quali lavori debba immediatamente intraprendere. Il processo verbale sarà fatto in doppio esemplare firmato dall’ufficiale consegnante e dell’appaltatore, e sarà confermato dall’ingegnere capo quando questi non sia il consegnante. Dalla data di esso decorrerà il termine utile assegnato per il compimento delle opere. Un esemplare dell’atto di consegna sarà mandato al Ministero e l’altro conservato in ufficio per essere unito alla liquidazione finale. Una copia conforme in carta libera, per uso amministrativo, del verbale di consegna sarà trasmessa all’Ispettore del compartimento dall’ingegnere capo, che ne rilascerà altresì una copia conforme in carta da bollo all’impresa, ove questa lo richiegga. Per le opere la cui consegna richiegga molto tempo, quando la natura o l’importanza di esse lo consentono, si potrà stabilire nei capitolati speciali che la consegna possa farsi in più parti, mediante successivi verbali di consegna provvisori, ed in caso di urgenza, l’impresa potrà cominciare i lavori anche parzialmente pei tratti già consegnati. La data legale della consegna per tutti gli effetti di legge e regolamento sarà quella dell’ultimo verbale di consegna parziale, se altrimenti non sia stato stabilito dal capitolato speciale. Verbali di sospensione dei lavori; Verbali di ripresa dei lavori: «Qualora circostanze speciali impediscano temporaneamente che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, l’ingegnere capo, su proposta del direttore, chiede all’ispettore del compartimento l’autorizzazione di sospenderli. Ottenuta l’autorizzazione, a cura del direttore e coll’intervento dell’appaltatore, o di un suo legale rappresentante, vien compilato un verbale di sospensione che dovrà per mezzo  dell’ispettore del compartimento, essere spedito al Ministero entro tre giorni dalla sua data. Nel verbale saranno indicate le ragioni che hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale o lo firmi con riserve si procederà a sensi dell’art. 89. Anche i verbali di ripresa dei lavori dovranno essere firmati dall’appaltatore ed essere inviati al Ministero nei termini e modi sopradetti. Nei casi in cui qualunque indugio alla sospensione possa tornare di danno agli interessi dell’Amministrazione, l’ingegnere capo potrà disporla sotto la sua responsabilità, informandone telegraficamente l’ispettore del compartimento ed il Ministero, salvo a compilare e trasmettere il verbale nel modo sopra indicato». Verbali di accertamento danni: «Nei casi nei quali i danni causati da forza maggiore non siano per contratto a carico dell’appaltatore, questi ne dovrà fare denuncia nei termini stabiliti dai capitolati, sotto pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Appena avvenuta la denuncia si procederà, redigendone processo verbale, all’accertamento: a) dello stato delle cose dopo il danno, in quanto differisce dallo stato precedente; b) dalle cause dei danni, e se di forza maggiore; c) se vi fu negligenza, e per parte di chi; d) se furono osservate le regole dell’arte e le prescrizioni del direttore; e) se  non fu omessa alcuna delle cautele necessarie a prevenire i danni. Certificati di regolare esecuzione dei lavori: «Pei lavori non eccedenti l’importo di lire 12.000.000 e tranne nel caso in cui il Ministero abbia disposto diversamente non si procederà alla collaudazione, ma basterà un certificato dell’ingegnere direttore che ne attesti la regolare esecuzione. L’anzidetto limite di spesa di lire 12.000.000 si intende riferibile al costo definitivo dei lavori netto di ribasso. L’emissione del certificato di regolare esecuzione nel caso di cui sopra, si fa sempre sotto la responsabilità dell’ingegnere capo, il quale ha il dovere di confermare il certificato stesso, dopo essersi accertato della regolare esecuzione dei lavori. Se i lavori sono stati condotti sotto l’immediata direzione dell’ingegnere capo, la conferma del certificato sarà fatta dall’ispettore del compartimento o da un suo delegato. Se il direttore locale dei lavori non è un ingegnere del genio civile, il certificato sarà emesso o da un ingegnere delegato dall’ingegnere capo, o dall’ingegnere capo stesso. Restano però ferme le prescrizioni del regio decreto 2 ottobre 1873, n. 1686 per i lavori ai locali demaniali di un importo minore di lire 2.000.000.  Processi verbale di visita: «Della visita di collaudo si compila processo verbale, che dovrà enunciare: 1) la provincia e la località; 2) il titolo dell’opera e l’oggetto del servizio; 3) la data e l’importare del progetto, e delle successive varianti ed aggiunte; 4) la data del contratto degli atti supplementari, e quella delle rispettive loro approvazioni; 5) l’importo delle somme autorizzate; 6) il nome, cognome e la paternità dell’appaltatore; 7) le date dei processi verbali di consegna, di appalto e di ultimazione dei lavori; 8) il tempo prescritto per l’esecuzione, coll’indicazione delle eventuali proroghe e sospensioni; 9) la data e l’importare del conto finale; 10) la data di nomina, il nome, cognome e grado del collaudatore; 11) i giorni della visita di collaudo; 12) il nome e cognome degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non intervennero. Saranno inoltre dal collaudatore descritti nel processo verbale i rilievi fatti, le singole operazioni e le verificazioni compiute, il numero e la profondità dei saggi pratici e i risultati ottenuti. I punti in cui ebbero luogo i saggi saranno riportati sui disegni di esecuzione. Il processo verbale, oltreché dal collaudatore e dall’appaltatore o dal suo rappresentante, deve firmarsi anche dall’ingegnere capo, se intervenuto, dal direttore dei lavori e dai funzionari o rappresentanti intervenuti in seguito all’invito di cui all’art. 95. Deve pure essere firmato da quegli assistenti la cui  testimonianza sia invocata nello stesso processo verbale per gli accertamenti di talune opere. Quando per lavori ferroviari di grande importanza sia nel capitolato speciale fissato un termine per la presentazione del conto finale maggiore di quello stabilito per il periodo di garanzia, la visita di collaudo avrà luogo dopo spirato il detto periodo, salvo a completare gli atti di collaudo dopo ultimata la liquidazione dei lavori. Di tale circostanza dovrà essere fatta espressa menzione nel verbale di visita. Relazioni sui risultati della visita: «Sui dati di fatto, risultanti nel processo verbale di visita, il collaudatore, ponendoli a confronto con quelli del progetto e dei documenti contabili, farà in apposita relazione le sue deduzioni circa il modo con cui furono osservate le prescrizioni contrattuali, esponendo, in forma particolareggiata, colla scorta dei pareri dell’ingegnere capo: a) se l’opera sia o no collaudabile; b) sotto quali condizioni e restrizioni si possa collaudare; c) i provvedimenti da prendere quando non sia collaudabile; d) le modificazioni da introdursi nel conto finale; e) la liquidazione delle penali e delle multe; f) il credito liquido dell’appaltatore. In relazione separata e segreta il collaudatore esporrà poi il suo parere sulle domande dell’impresa di cui all’ultimo comma del precedente art. 91. Inoltre, tenuto conto del modo col quale i lavori furono condotti e delle domande e riserve dell’impresa, il collaudatore, dirà se, a suo parere, l’appaltatore sia da reputarsi negligente o di malafede e ciò per gli ulteriori provvedimenti a termini dell’art. 79 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato». Certificati di collaudo: «Il collaudatore emetterà poi per le opere regolarmente eseguite, il certificato, nel quale, premesse le indicazioni dei numeri 1, 2, 4, 5, 6, 9 del precedente art. 99 e le date del processo verbale e della relazione: a) riassumerà per sommi capi il costo dell’opera o del servizio accennando partitamente le modificazioni, le aggiunte, le deduzioni al conto finale; b) determinerà, ove ne sia il caso, la somma da porsi a carico dell’appaltatore per danni che deve rifare all’amministrazione per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d’ufficio, o per altro titolo; la somma da rimborsare all’amministrazione per le spese di assistenza, oltre il termine convenuto per il compimento dei lavori; l’importo delle penalità stabilite nel capitolato speciale; c) dichiarerà, salve le rettifiche che potrà fare l’ufficio tecnico di revisione, il conto liquidato dell’appaltatore e la collaudabilità dell’opera, e sotto quali condizioni. Certificati di ultimazione dei lavori: «Compiuti i lavori, il direttore, in contraddittorio dell’appaltatore, redigerà senza ritardo alcuno, il processo verbale della loro ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse norme indicate pel verbale di consegna del precedente art. 1082». Certificati per il pagamento delle rate d’acconto: «Quando per l’ammontare dei lavori si deve fare luogo al pagamento di una rata di acconto ai termini delle condizioni di appalto, l’ingegnere capo rilascerà, nel più breve tempo possibile, sotto la propria responsabilità, apposito certificato, redatto secondo il modello n. 2 annesso al regolamento sul servizio del genio civile approvato con R. D. del 13 dicembre 1894, n. 568. Esso sarà inviato al Ministero, in originale, debitamente bollato, ed in due copie, per l’emissione del mandato Ordini di servizio: Si tratta di disposizioni, istruzioni e prescrizioni comunicate per iscritto dall’ingegnere capo o dal direttore dei lavori cui l’appaltatore deve uniformarsi nell’eseguire i lavori, fatta salva la facoltà dell’appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti nel caso in cui, ad esempio,  ritenga che le medesime disposizioni vadano contro il proprio interesse. Atti contabili. Anche nella definizione di atti contabili rientra una varietà di documenti. Manuale del direttore dei lavori: «Per ciascuna opera il direttore tiene un manuale (mod. 1) per notarvi quanto interessa l’andamento tecnico ed economico dei lavori, e possa essere necessario a stabilire le circostanze che hanno influito su di essi, ed alle quali si deve aver riguardo nella liquidazione finale. In questo manuale specialmente devono essere notati con numero progressivo, la data della consegna dei lavori, gli ordini di servizio dell’ingegnere capo, le disposizioni dell’ispettore di compartimento e del Ministero, nonché le relazioni indirizzate all’ingegnere capo. E vi devono essere trascritti integralmente gli ordini di servizio dati dal direttore all’appaltatore, e i processi verbali delle contestazioni, delle sospensioni e riprese dei lavori, le modificazioni ed aggiunte ai prezzi e simili, a norma degli artt. 7, 10, 11, 14, 16, 20, 22 e 23 del presente regolamento. Quando avvenga mutamento di direttore, dal manuale deve risultare la regolare consegna dei documenti, dei materiali, e di quanto altro si attiene all’opera. Questo manuale viene esaminato e firmato dall’ingegnere capo o dall’ispettore di compartimento, ogni qualvolta uno di essi si rechi a visitare l’opera. Giornale dei lavori: «Sul luogo dei lavori l’assistente designato dal direttore tiene un giornale (mod. 2), su cui nota in ciascun giorno, od almeno in ogni settimana, l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono i lavori, la specie ed il numero degli operai nonché i mezzi d’opera impiegati dall’impresa. Inoltre vi fa menzione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori, o che possono influire sui medesimi, inserendovi, a norma delle ricevute istruzioni, le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni, e quelle altre particolarità che possono essere utili. Il direttore, almeno ogni dieci giorni, e se non sta sui lavori, in occasione di ciascuna visita, verifica l’esattezza delle annotazioni su questo giornale, vi aggiunge le osservazioni, le prescrizioni, e le avvertenze che crede opportune, e vi appone, colla data, la sua firma, di seguito immediatamente all’ultima annotazione dell’assistente». Libretto delle misure e delle provviste: «La misura e la classificazione dei lavori e delle provviste in genere si noteranno sul libretto delle misure, modello n. 3. Nella colonna indicazione dei lavori si enuncerà succintamente: 1) il genere di lavoro o provvista, attenendosi alla denominazione che sta nel contratto; 2) la parte di lavoro eseguita ed il posto. La colonna delle annotazioni conterrà: 1) le figure quotate dei lavori eseguiti, quando ne sia il caso; 2) le altre memorie spiegative, per guisa da dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma ed il modo di esecuzione. «Trattandosi di lavori che modificano lo stato preesistente delle cose, i profili e piani quotati, che si uniscono a corredo, rappresentano lo stato delle cose prima e dopo del lavoro». Liste settimanali: «Le giornate di operai, di noli e di mezzi d’opera, nonché le provviste somministrate dall’appaltatore ai termini di contratto, saranno notate dall’assistente incaricato su un libretto di tasca (mod. n. 3) per essere poi inscritte in apposita lista settimanale, secondo i modelli numeri 5 e 6. L’appaltatore firma le liste settimanali, nelle quali dovranno essere specificati i lavori eseguiti con operai e mezzi d’opera da lui forniti. Si faranno liste separate da ciascun assistente, che abbia la sorveglianza dei lavori; e queste liste potranno essere distinte secondo la speciale natura delle forniture, quando queste abbiano una certa importanza.  Registro di contabilità: «I notamenti dei lavori e delle somministrazioni saranno per ogni impresa trascritti dai libretti in apposito registro, le cui pagine dovranno essere preventivamente numerate e firmate dall’ingegnere capo e dall’appaltatore. L’iscrizione delle partite, come delle memorie relative alle opere eseguite, deve essere fatta rigorosamente in ordine cronologico. L’ingegnere capo, sulla proposta del direttore, può prescrivere, in casi speciali, che il registro sia diviso per articoli, o per serie di lavori, come scavazioni, muratura, infissi e simili, purché le iscrizioni si facciano in ciascun foglio con rigoroso ordine cronologico. Il registro sarà tenuto dal direttore, o, per eccezione, sotto la sua responsabilità, dall’ufficiale da lui designato. I lavori di edifizi e di altre opere d’arte di grande importanza potranno avere uno speciale registro separato. «Notate nel libretto delle misure, sul luogo dell’opera, le partite di lavoro eseguito e quelle delle somministrazioni fatte dall’appaltatore, si devono iscrivere le une e le altre al più presto nel registro di contabilità; segnando per ciascuna partita il richiamo della pagina del libretto nella quale fu notato l’articolo di elenco che corrisponde ed il prezzo unitario d’appalto. Si iscrivono immediatamente di seguito, le domande che l’appaltatore crede di fare, le quali debbono essere formulate e giustificate nel modo indicato dal successivo art. 54, e le osservazioni del direttore; chiudendo il tutto con la firma delle parti, senza lasciare lacuna di sorta. Lo stesso si praticherà per ogni successiva annotazione di lavori e di somministrazioni. Nel caso che l’appaltatore si rifiuti di firmare, si provvede a norma del seguente art. 5490». «Il registro di contabilità deve essere firmato dall’appaltatore con o senza riserve nel giorno che gli vien presentato. Nel caso in cui l’appaltatore ricusi o non si presti a firmare il registro, lo si inviterà a firmarlo entro il termine perentorio di 15 giorni, e qualora persista nell’astensione o nel rifiuto se ne farà espressa menzione nel registro. Se l’appaltatore ha firmato con riserva egli deve, nel termine di 15 giorni, esplicare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità, e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Il direttore dei lavori dovrà, entro 15 altri giorni, scrivere nel registro le sue deduzioni. Nel caso che l’appaltatore non abbia firmato il registro, nel termine come sopra prefissogli, oppure avendolo firmato con riserva, non abbia poi esplicato le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, si avranno come accertati i fatti registrati, e l’appaltatore  decadrà dal diritto di far valere in qualunque tempo e modo, riserve o domande che ad essi si riferiscano. «Per le giornate di operai e di mezzi d’opera sarà portato sul registro il riassunto di ciascuna lista settimanale. Le fatture saranno trascritte in contabilità sotto un capo distinto, e così si praticherà per tutti quei titoli di spesa, i cui prezzi originali restino modificati, per applicazioni di ribassi, di ritenute, di aggi e simili. La trascrizione delle fatture in contabilità si farà per semplice sunto». Sommario del registro di contabilità: «Ciascuna partita sarà riportata in apposito sommario (modello n. 8), classificandola, secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia, in altrettante caselle. Ogni casella sarà composta di due colonne: l’una per la quantità, l’altra pei corrispondenti importi; in testa delle quali sarà rispettivamente espresso il titolo del lavoro o del materiale, il numero dell’articolo, l’unità di misura delle quantità ed il prezzo. Le caselle del sommario saranno chiuse, tirandone le somme, ad ogni emissione di certificato di pagamento. Questo sommario non occorre, quando le inserzioni nel registro siano fatte per ordine di articoli di lavori Stato di avanzamento dei lavori: «A giustificazione di ogni certificato pel pagamento di rate in acconto, l’ingegnere capo unirà uno stato d’avanzamento dei lavori, redatto dal direttore, giusta il modello n. 9; nel quale saranno riassunti tutti i lavori e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino ad allora, ed al quale sarà unita copia degli elenchi dei nuovi prezzi, indicando il decreto che li approvò ai sensi dei precedenti artt. 21 e 22. Lo stato di avanzamento dovrà essere ricavato dal registro di contabilità. Quando per cause eccezionali, debitamente giustificate e riconosciute dall’ispettore, non siasi potuto firmare in tempo il registro di contabilità, e purché siano in regola e firmati dall’impresa i libretti delle misure, potrà lo stato d’avanzamento essere redatto sotto la responsabilità del direttore, in base a misure ed a computi provvisori. Tale circostanza dovrà risultare dallo stato d’avanzamento mediante opportuna annotazione94». Conto finale dei lavori: «L’ufficiale, che ha la direzione dei lavori, ne compila in seguito, entro quel termine che sarà stabilito nel capitolato speciale, il conto finale, valendosi del modello n. 9 che serve per lo stato di avanzamento dei lavori. Nel trasmettere il conto finale all’ingegnere capo, il direttore unirà i documenti relativi agli stabili occupati per l’opera, e che avrà prodotto l’appaltatore, qualora ne abbia l’obbligo per contratto a termini dell’art. 359 della legge sui lavori pubblici, nonché tutti i documenti in appoggio del conto medesimo. Per le opere d’arte, nelle quali occorsero, durante i lavori, variazioni al tipo approvato, il direttore iscriverà le variazioni stesse sui disegni del progetto, quando sia possibile, o formerà nuovi disegni in iscala e quotati. Il direttore accompagnerà il conto finale con una relazione, in cui saranno indicate le vicende alle quali la esecuzione dell’opera andò soggetta e segnatamente: a) gli atti di consegna e riconsegna dei mezzi d’opera, delle aree e delle cave, concessi in uso all’impresa; b) le variazioni apportate al progetto approvato; c) i prezzi non compresi nel contratto, determinati durante i lavori, a norma dei precedenti artt. 21 e 22; d) gli ordini e le disposizioni date, e l’esito ottenutone; e) il progressivo andamento e sviluppo dei lavori; f) le sospensioni, le interruzioni ed i ritardi nei lavori, e le loro cause; g) le disgrazie di persone, i danni ed avarie, colle loro cause; h) i processi verbali di verificazione di fatti relativi ai lavori; i) le controversie e le domande presentate dall’appaltatore, colla proposta ragionata dalla risoluzione; l) infine tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, soggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare la collaudazione]. [Avuti questi documenti, l’ingegnere capo li esaminerà, e dopo gli opportuni riscontri, sul luogo, li correggerà se occorra. Indi inviterà l’appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a firmarlo entro un congruo termine che non potrà essere maggiore di trenta giorni. L’appaltatore all’atto della firma, non potrà iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, ai termini dei precedenti artt. 53 e 54. Se l’appaltatore non firmerà il conto finale nel termine sopraindicato, o se lo sottoscriverà senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, nei modi prescritti, il conto finale si avrà come da lui definitivamente accettato. Relazione sul conto finale: «Firmato dall’appaltatore il conto finale, o scaduto il termine prefissogli a norma del precedente articolo, l’ingegnere capo lo trasmette all’ispettore compartimentale coi seguenti documenti: a) contratto di appalto, atti addizionali ed elenchi di nuovi prezzi con le copie dei relativi decreti di approvazione; b) registro di contabilità, corredato dal relativo sommario di cui al precedente art. 56; c) processi verbali di consegna, sospensioni, riprese, proroghe e ultimazione dei lavori; d) relazione del direttore, coi documenti di cui al precedente art. 63; e) domande dell’appaltatore. Tutto ciò sarà da  lui accompagnato con una relazione finale, in cui darà il suo parere motivato sulla risoluzione da prendere sulle domande medesime». Stato finale dei lavori: Per la compilazione di questo documento il capitolato speciale fissa normalmente un termine che deve essere rispettato, in quanto condizione contrattuale. Per la redazione si usa il medesimo modello dello stato di avanzamento dei lavori, con la differenza che in questo caso deve essere rispecchiato lo stato dei lavori alla loro completa ultimazione.

Opere pubbliche già Varie (1877 - 1982; 2182 fascc. ) La serie si compone di 599 buste (2182 fascc.) e copre un arco cronologico che va da febbraio 1877 a giugno 1982. Successivamente al versamento dell’archivio del Genio civile all’Archivio di Stato di Latina, una parte della documentazione versata, probabilmente afferente al complesso Opere pubbliche, come si legge dal verbale di versamento del 2 giugno 1992, è stata organizzata in una serie denominata “Varie”. Tale documentazione, costituita da fascicoli per la maggior parte condizionati in unità di conservazione e solo raramente costituita da fascicoli o carte sciolte, era priva di qualsiasi ordinamento ma anche di qualsiasi mezzo di corredo coevo o successivo. Per tali ragioni, quindi, tutta la serie non è stata mai aperta al pubblico e pertanto è rimasta esclusa dalla consultazione. Già nell’ambito del Progetto per la realizzazione del centro di documentazione per la bonifica delle paludi pontine, iniziato a luglio del 2006 e condotto fino a dicembre del 2007, è stato avviato il lavoro di ordinamento e inventariazione di questa serie. Ultimato tale lavoro, si è scelto di procedere con la ridenominazione di tale nucleo documentario da “Varie” in “Opere pubbliche già Varie”: si è inteso cioè ricondurre la documentazione all’originaria partizione mantenendo comunque traccia, nella locuzione “già Varie”, degli interventi accorsi nel tempo. Di seguito si riporta l’ordinamento della serie con l’elencazione delle sottoserie di cui si compone:

  • 1. Titolo I – Reparto contributi
  • 2. Titolo I – Classe E
  • 3. Leggi e circolari
  • 4. Derivazioni e attingimenti
  • 5. Opere di bonifica
  • 6. Opere marittime
  • 7. Linee elettriche
  • 8. Opere demaniali
  • 9. Affari amministrativi
  • 10. Amministrazione e contabilità
  • 11. Amministrazione provinciale
  • 12. Varie strade
  • 13. Opere dipendenti da danni bellici
  • 14. Servizio generale e varie
  • 15. Sezione I
  • 16. Sezione I – Pratiche da archiviare
  • 17. Sezione II
  • 18. Offerte di gare
  • 19. Statistica
  • 20. Revisione prezzi
  • 21. Opere stradali
  • 22. Classificazione strade
  • 23. Opere idriche
  • 24. Piani di ricostruzione
  • 25. Edilizia di culto
  • 26. Edilizia popolare
  • 27. Edilizia rurale
  • 28. Edilizia scolastica
  • 29. Escavazione pozzi
  • 30. Pratiche relative ai lavori
  • 31. Cassa per il Mezzogiorno
  • 32. Danni alluvionali
  • 33. Ispezioni conglomerati cementizi
  • 34. Scarico acque
  • 35. Varie.

Per i criteri di volta in volta seguiti nell’organizzazione della documentazione interna alle singole sottoserie si rimanda alle relative introduzioni.

Bonifiche (1870-1984; 2179 fascc.) La Serie delle Bonifiche consta in tutto di 2179, con documentazione i cui estremi vanno dal 28 febbraio 1848 al 4 febbraio 1984.  La serie delle Bonifiche è stata versata, contestualmente a tutta l’altra documentazione del fondo, il 2 giugno 1992 dal Genio Civile all’Archivio di Stato di Latina e dal verbale di versamento se ne evince la consistenza e natura della documentazione di cui è costituita: «Bonifiche (C. B. Lt già Piscinara. C. B. P., C. B. Fondi M. S. Biagio. B. di Sessa Aurunca, O. N. C., Genio Civile di Roma e di Caserta): pezzi 1616». Successivamente al versamento all’ASL, a parte della documentazione è stato assegnato un numero di corda unico progressivo, alle volte vergato a pennarello direttamente sulle unità archivistiche, altre volte applicato mediante delle targhette di carta alle unità medesime e comunque l’intera mole dei documenti è stata inserita in faldoni, sul dorso dei quali sono stati riportati gli estremi dei numeri di corda delle unità inseritevi e, per quella parte di documentazione non ancora “trattata”, era stata apposta la dicitura “da riordinare”. Molti e di più mani sono stati i lavori di schedatura subiti dalle carte negli anni ma nessuno è arrivato mai a ricomprendere l’intera mole della documentazione. Il presente lavoro, come quello sulle altre serie del medesimo fondo, ha inteso in qualche modo mappare l’esistente, senza modificare l’ordine dato precedentemente alle carte. Si è proceduto dunque alla convalida di una schedatura già a disposizione dell’Archivio di Stato di Latina, effettuando le modifiche del caso e le correzioni che sembravano più opportune, e alla schedatura delle unità rimaste “da riordinare”, attenendosi il più possibile ai criteri utilizzati per quel precedente lavoro, in modo da permettere all’utenza di poter fruire di tutta la documentazione afferente la serie. La schedatura, avvenuta a serie non riordinata, ha permesso in ogni caso di ricostruire, anche se solo virtualmente e a grandi linee, le sottoserie in cui la documentazione era originariamente suddivisa:

  • Consorzio di bonifica di Piscinara-Littoria-Latina
  • Consorzio della bonificazione pontina
  • Consorzio della bonifica di Fondi e Monte San Biagio
  • Bonifica di Sessa Aurunca
  • Onc
  • Sezioni del Genio civile di Caserta, Roma, Littoria e Latina

Queste sottoserie rispecchiano fedelmente quelle citate nel verbale di versamento e permettono di individuare e di distinguere la documentazione variamente acquisita dall’Ente nell’espletamento delle sue funzioni nel campo delle bonifiche e quella prodotta dall’Ente stesso, e più specificatamente da quelle proprie sezioni che a questo erano addette (III, III bis, IV e VI Sezione, si veda più nello specifico l’introduzione alla storia dell’Ente). Un caso particolare è costituito dalla documentazione dell’Onc che è stata collocata, a seguito del versamento, in un unico blocco alla fine della Serie delle Bonifiche, cui però non era mai stata collegata concettualmente. Questa parte di documentazione, 146 pezzi, è stata schedata, così come si presentava, durante la fase di lavori sul fondo del Genio civile avvenuta nel 2006-2007. Solo attualmente, a lavoro di schedatura della Serie delle Bonifiche terminato, con il conforto del verbale di versamento, si è giunti alla conclusione che quella parte di documentazione sia in effetti una sottoserie della serie suddetta. Interessante in questa sede è conoscere come passarono le competenze relative ai servizi di bonifica dal Genio civile di Roma a quello di Littoria-Latina. Un documento di corrispondenza, datato 28 dicembre 1934, inviato dal Ministero dell’agricoltura e delle foreste, Direzione generale della bonifica integrale all’Ingegnere capo del Genio civile di Littoria riporta «In relazione alla costituzione della nuova provincia di Littoria dispongo che passino dall’Ufficio Speciale per il Tevere e l’Agro Romano a codesto Ufficio, a partire dal 1° gennaio prossimo, i servizi di bonifica attinenti al comprensorio del consorzio Pontino propriamente detto, come quello che rientra per intero nei confini della nuova provincia. In relazione a tale trapasso, è da avvertire che si rende necessario il funzionamento in provincia di Littoria del Comitato tecnico provinciale della bonifica il quale, in relazione alle norme del R. D. L. 18 novembre 1929 n. 2071 s’intende costituito dalla S. V. in qualità di presidente, del centurione della M. N. F. Cav. Camaiti e dal direttore della Cattedra Ambulante di Agricoltura ». Una lettera inviata dall’Ingegnere Capo del Corpo reale del Genio civile, Ufficio Speciale per il Tevere e l’Agro Romano all’Ingegnere Capo dell’Ente, datata 24 settembre 1936, “urgentissima”, attesta quali siano gli atti consegnati al Genio civile di Latina per trapasso di servizi: «Facendo seguito alla lettera n. 7113 del 5 corrente trasmetto alla S. V. Ill.ma gli uniti elenchi nei quali sono notate le pratiche riguardanti il comprensorio della I Sezione del Consorzio di Bonifica di Littoria, dell’Opera Nazionale Combattenti e della Milizia Nazionale Forestale passate sotto la giurisdizione territoriale di codesto Ufficio. Gli atti di cui agli elenchi stessi costituiscono un notevole volume, per cui crederei pertanto opportuno che, mediante un automezzo eventualmente fornito dal Consorzio di Littoria che ha un autoparco costà, tali atti venissero ritirati da un funzionario di codesto Ufficio ». Gli elenchi si conservano ed effettivamente testimoniano il passaggio all’Ente di una gran mole di documenti. Sarà utile conoscere che la documentazione del Consorzio di bonifica di Littoria è quella tutt’oggi conservata nel fondo e contrassegnata dalla segnatura III Pr 1 e seguenti; quella dell’Opera nazionale combattenti dalla segnatura III Ps 1 e seguenti; quella della Milizia nazionale dalla segnatura III Pt. Con lettera del 6 ottobre 1936 il sottosegretario del Ministero dell’agricoltura e delle foreste, Direzione generale della bonifica integrale si rivolge all’Ingegnere Capo del Genio civile per il Tevere e l’Agro Romano : «Con ministeriale 20 agosto 1936, n. 4193, disposi il trasferimento da codesto ufficio a quello di Littoria, con decorrenza dal 1° settembre successivo, della competenza per tutti gli affari di bonifica riguardanti la Sezione del Consorzio di Littoria ricadente in sinistra del Canale Mussolini-Allacciante Astura . In seguito a tale disposizione, V. S. con nota 5 settembre u. s. n. 7113, inviata per conoscenza all’Ufficio di Littoria mi assicurò che stava predisponendo il lavoro per procedere alla consegna all’Ufficio stesso delle pratiche, progetti e, contabilità, ecc. riguardanti il territorio della predetta Sezione consortile. Interesso ora V. S. a farmi conoscere se tale consegna sia stata completamente effettuata». L’11 agosto 1939 il sottosegretario Tassinari, della medesima Direzione generale della bonifica integrale comunicava infine: «A seguito della Ministeriale 7 lug. n. 4159-4160 ed in relazione al quesito prospettato da codesto Ufficio con lettera 20 luglio 1939 n. 4825, intendo che tutti i servizi di bonifica integrale interessati il comprensorio della bonifica di Littoria siano attribuiti alla competenza esclusiva di questo Ufficio. E quindi, non soltanto le pratiche concernenti l’attività del Consorzio della bonifica, nel comprensorio, ma tutte le altre, quali anche quelle dei lavori e interventi antianofelici, dei lavori di competenza dell’Opera Nazionale Combattenti o di privati, sempre che esse riguardino il comprensorio della bonifica di Littoria. Peraltro, tenuto conto delle particolari regioni segnalate dall’Ufficio del Genio Civile per il Tevere e l’Agro Romano con rapporto 17 luglio 1939 n. 6777, consento che in via transitoria il predetto Ufficio del Genio Civile continui ad esercitare la competenza finora attribuitagli, relativamente alle pratiche di miglioramento fondiario in corso di istruttoria ed ai lavori di costruzione del centro di Pomezia, in concessione all’Opera Nazionale Combattente. Dispongo, pertanto, che senza ulteriore indugio codesto Ufficio proceda con quello per il Tevere e l’Agro Romano alla completa consegna, con le eccezioni di cui sopra, fissata per la data 15 luglio già scaduta ».

1. Cfr. ASL, Genio Civile. Ufficio di Latina. Serie dei Registri, 10 Registri voti comitato tecnico, regg. 1-8 (1950-1966).

2. Cfr. ASL, Genio Civile. Ufficio di Latina. Serie delle Bonifiche, Sezioni del Genio civile di Caserta, Roma, Littoria e Latina, fasc. 318.

3. Cfr. ASL, Genio Civile. Ufficio di Latina. Serie delle Bonifiche, Sezioni del Genio civile di Caserta, Roma, Littoria e Latina, fasc. 318.

4. La lettera è stata inviata per conoscenza all’Ente. Cfr. ASL, Genio Civile. Ufficio di Latina. Serie delle Bonifiche, Sezioni del Genio civile di Caserta, Roma, Littoria e Latina, fasc. 318.

5. Più nello specifico nella ministeriale: «Il Consiglio superiore dei lavori pubblici... ha espresso il parere che la proposta nuova linea di demarcazione fra le due Sezioni del Consorzio di bonifica di Littoria (Canale Mussolini-Moscarello dalla foce a Ponte Babbaccio di là l’allacciante Astura e quindi il confine fra l’Agro Romano ed il bacino di Piscinara) sia ammissibile e che la stessa linea possa essere adottata per delimitare la competenza territoriale rispettivamente degli Uffici del Genio Civile di Roma (Tevere e Agro Romano) e di Littoria e dei Comitati Tecnici Provinciali per la bonifica integrale» (Cfr. ASL, Genio Civile. Ufficio di Latina. Serie delle Bonifiche, Sezioni del Genio civile di Caserta, Roma, Littoria e Latina, fasc. 318).

6. Cfr. ASL, Genio Civile. Ufficio di Latina. Serie delle Bonifiche, Sezioni del Genio civile di Caserta, Roma, Littoria e Latina, fasc. 318.

Danni di guerra (1940-1974; 810 bb e schedari) La Serie Danni di guerra consta di 810 buste e copre un arco cronologico dall'aprile del 1940 all'aprile del 1984. La documentazione riguarda le pratiche relative alla richiesta di contributo dello Stato da parte dei privati per danni subiti alle abitazioni in seguito agli eventi bellici della Seconda guerra mondiale. Presumibilmente a partire dal 1956, fu istituita all’interno dell’Ente una sezione, la V, che si occupava specificatamente della gestione dei danni di guerra.  Prima di tale data tuttavia, il Ministero dei lavori pubblici, secondo l’art. 3 del D.Lgs. 261/1947, poteva istituire, nei diversi comuni della provincia, delle Sezioni staccate del Genio civile con il compito precipuo della gestione e del disbrigo delle domande di danni di guerra avanzate dai privati. Dall’analisi della documentazione non è emerso nessun atto ufficiale attestane il momento e le modalità del passaggio delle pratiche dalle Sezioni staccate all’Ufficio di Latina. Tuttavia, tra le pratiche di Terracina si ritrova la comunicazione di un privato che, nel richiedere notizie circa lo stato della propria pratica, scriveva: «La perizia redatta in data 28 settembre 1946 risulta presa in carico della sezione staccata del Genio civile di Terracina dal 7 novembre 1946 con n. 69B di protocollo. La pratica è rimasta giacente al Genio Civile di Terracina senza alcun esito, fino al 22 ottobre 1948, giorno in cui, per l’istituzione del nuovo ufficio per il disbrigo delle pratiche, fu proposta a Latina e consegnata insieme a moltissime altre pratiche al reparto competente, perché fosse fatto il sopralluogo e approvato». Nel 1948 molte pratiche fino ad allora in carico alle Sezioni staccate con sede in diversi comuni della provincia, passarono all’Ufficio di Latina sebbene non fosse ancora stata istituita la V Sezione come risulta dai Registri di protocollo generali dell’Ente e dall’analisi della documentazione ove, infatti, non viene mai menzionata prima del 1956. Verosimilmente, nel periodo intermedio tra la fine del 1948 e il 1956 probabilmente le pratiche erano gestite dalla 1° Sezione bis o dal 2° Reparto. Sono presenti quindi, a partire dal marzo del 1956 i registri di protocollo della V Sezione. La serie presenta una divisione delle pratiche per comune di appartenenza dell’ubicazione del fabbricato per il quale si avanzava domanda di contributo. Questa divisione si può riconoscere con certezza come criterio di ordinamento delle pratiche seguito dall’Ente. Per tale ragione, quindi, il comune è stato assunto come sottoserie, almeno per una parte della documentazione. All’interno di ciascun comune e in modo analogo per ognuno di essi, la sottoserie si articola in pratiche riguardanti richieste per lavori di: riparazione, ricostruzione, indennizzo. Tale l’articolazione più evidente e comune alla maggior parte della documentazione. Anche sulla base delle segnature archivistiche presenti sul dorso delle buste, si sono individuate le diverse sotto-sottoserie riconducibili ad un medesimo criterio di ordinamento da parte dell’Ufficio e nello specifico rappresentate da: Domande di Riparazione e Domande di Ricostruzione (sulle buste si trova quasi sempre un cerchio rosso), Riparazione pratiche evase e Ricostruzione pratiche evase (sulle buste si trova quasi sempre la dicitura: liquidate, pagate, respinte, ecc.), Indennizzo, Pratiche sotto inchiesta, Pratiche diverse, Domande di contributo. Per la comprensione del criterio adottato dall’Ente nella gestione delle pratiche, è stato fondamentale il rinvenimento di registri nei quali sono state registrate le domande pervenute, assegnando a ciascuna di esse un numero progressivo a partire da uno, indipendentemente dalla tipologia di intervento - riparazione o ricostruzione - e dal comune di appartenenza. Tale numero si ritrova sulla camicia del fascicolo della pratica, identificato come “posizione ex”. È verosimile pensare che le pratiche poi siano state smistate per comune di pertinenza assegnando un nuovo numero di posizione, anch’esso riportato sulla camicia del fascicolo. Questo secondo numero ricomincia, a differenza dell’altro, da uno per ciascun comune. L’insieme delle pratiche andavano a formare le sotto-sottoserie individuate e denominate come “Domande di Riparazione” e “Domande di Ricostruzione”. Man mano che le pratiche erano evase, venivano spostate in nuovi faldoni confluiti nelle sotto-sottoserie “Riparazione pratiche evase” e “Ricostruzione pratiche evase”. A conferma di tale ipotesi si evidenzia che una pratica presente nella sotto-sottoserie delle domande non è presente in quella con dicitura evase e viceversa. Si segnala che per il Comune di Cori non è stata rinvenuta la busta contenente le pratiche da n. 1 a n. 45 della sotto-sottoseerie “Domande di ricostruzione” e per il comune di Formia quella contenente le pratiche da n. 20 al n. 44 della sotto-sottoserie “Ricostruzione pratiche evase”. Vi sono poi buste che riportano l’indicazione delle lettere alfabetiche dalla A alla Z nelle quali sono conservate pratiche ordinate alfabeticamente secondo il nome della ditta. Inoltre, sono presenti buste che contengono, raggruppate insieme, pratiche di riparazione e/o ricostruzione originariamente intestate a una ditta e poi passate ad un’altra. Il nome della nuova ditta intestataria è di solito riportato, con l’elenco delle pratiche, sul dorso della busta. Nei casi in cui le pratiche erano numericamente esigue, sono state rinvenute, già così disposte dall’Ente, in un’unica unità di conservazione e mantenute separate per comune al suo interno. La struttura descritta appare ricorrente e strutturata tanto da ipotizzare con margine di certezza che rispecchi un criterio di ordinamento e conservazione attuato dall’Ente medesimo sebbene il nome delle diverse sotto-sottoserie sia stato assegnato nel corso del lavoro di ordinamento e inventariazione del fondo. Per diverse esigenze si è scelto con l’accordo dell’Archivio di Stato di Latina, un criterio di schedatura in cui fossero riportati solo i dati presenti sulla camicia del fascicolo. Non si è pertanto scesi nella descrizione del contenuto dello stesso, né è stato possibile riportare gli estremi cronologici di ogni singolo fascicolo. Sulla camicia del fascicolo, comunque, vi sono una serie di dati atti a qualificare in modo essenziale la pratica. In particolare si hanno due tipologie di camicie: 1. camicie bianche, sulle quali sono indicati le seguenti informazioni o parte di esse (Comune; numero della pratica; data e numero di protocollo di arrivo della pratica presso l’Ufficio del G.C.; nome della ditta; indicazione dell’ubicazione del fabbricato (non sempre, spesso si deve desumere dalle carte); indicazione “comitato” e/o “intendenza”, altro come ad es. “materiali UNRRA CASAS”; S.A.: con certezza sta per Stato d’avanzamento lavori); 2. Camicie prestampate, sulle quali vi sono i seguenti dati strutturati sebbene tutti siano sempre indicati/compilati, (A contributo diretto in capitale; A contributo costante trentennale; A mutuo con concorso statale; numero del protocollo generale e data; posizione del fascicolo nuova ed “ex”; nome della ditta (indicazione del proprietario dell’edificio da ricostruire); beneficio di legge; ubicazione del fabbricato; eventuali rimandi ad altre pratiche; timbro Intendenza ).
Si rileva, inoltre, che viene quasi sempre indicato il numero di protocollo e la data di arrivo/registrazione della pratica o domanda presso l’Ufficio. Si sottolinea che più pratiche possono avere lo stesso numero di protocollo e data oppure si può avere, per ciascuna pratica, medesima data di arrivo ma differente numero di protocollo. La domanda di ricostruzione doveva essere corredata dei seguenti atti: atto notorio; Perizia, disegni e progetto nuova ricostruzione; determinazione della somma ammessa a contributo; relazione, disegni del vecchi fabbricato; certificato penale; certificato di residenza; certificato delle imposte; certificato dell’Ufficio tecnico erariale. In numerosi casi all’interno di un fascicolo si trovano altre pratiche, tra le ragioni più evidenti, poteva accadere che una ditta avesse avanzato più domande e pertanto venissero raggruppate insieme oppure, una domanda di riparazione poteva, in seguito agli accertamenti, essere determinata come ricostruzione e pertanto la prima essere annullata e conservata quindi nel nuovo fascicolo. Inoltre, qualora si verificava un passaggio di proprietà del bene anche le pratiche acquisivano tale passaggio e il nuovo proprietario che subentrava poteva richiedere un contributo diverso da quello richiesto dal proprietario precedente. Tale situazione è piuttosto frequente, non ultimo perché le pratiche avevano un corso molto lungo durante il quale potevano verificarsi appunto, anche diversi passaggi di proprietà. Verosimilmente l’iter della domanda prevedeva che l’Ente scrivesse al privato che, esaminata la perizia presentata dalla ditta ed eseguiti gli accertamenti, riconosceva che i lavori potevano essere ammessi ai benefici ai sensi del D.Lgs. 261/1947. Pertanto una copia della perizia veniva restituita revisionata dal personale dell’Ente con specifica dell’importo. Le perizie presentano segnate in rosso le revisioni apportate. Inoltre si comunicava che la percentuale del contributo statale, sull’importo dei lavori eseguiti, cui la Ditta aveva diritto, veniva determinata in seguito all’esame da parte dell’Ufficio della documentazione necessaria e accuratamente prodotta dal privato. Veniva quindi fissato un tempo utile entro il quale i lavori dovevano essere compiuti. Determinante era quindi la comunicazione da parte del privato dell’avvenuta ultimazione dei lavori e l’esibizione del consuntivo necessario per dar seguito alla liquidazione della pratica con l’erogazione del contributo. Nel presentare la domanda si faceva richiesta di un sopralluogo per l’accertamento del danno e l’approvazione della perizia presentata per un eventuale risarcimento dei danni di guerra. Era infatti necessario un sopraluogo del funzionario dell’Ente per stabilire che i lavori da eseguirsi corrispondessero alle reali condizioni di fatto così come descritti nella perizia. Il Dlgs 10 aprile 1947, n. 261, all’art. 77, comma A parla di un premio si acceleramento accordato ai proprietari che ricostruivano il fabbricato entro un termine fissato, nella misura del decimo della spesa sostenuta per la detta ricostruzione. Lo stesso decreto legislativo sopra menzionato, all’art. 13, stabiliva che, nei comuni dove fossero numericamente rilevanti i fabbricati danneggiati dagli eventi bellici, poteva essere istituito un Comitato per le riparazioni edilizie composto dal sindaco o da un suo delegato che lo presiedeva e da due membri scelti dal Consiglio Comunale. Il Comitato aveva il compito di svolgere opera di propulsione, di assistenza dei privati e di cooperazione con gli organi governativi. In molti casi, pertanto, la domanda di danni di guerra perveniva all’Ente attraverso il Comitato, il quale comunque aveva competenza solo per danni che comportassero una spesa inferiore a L. 200.000 (prima era di lire 100.000). La domanda era trasmessa corredata dei seguenti allegati: 1. domanda; 2. delibera del comitato; 3. certificato di appartenenza; 4. certificato penale; 5. certificato di residenza; 6. profitti di regime; 7. imposte dirette; 8. Planimetria; 9. relazione tecnica; 10. preventivo in quadruplice copia. L’intendenza di finanza trasmetteva le domande di contributo agli Uffici del Genio civile, e monitorava lo stato di concessione del contributo. Su alcune camicie è presente il timbro “Intendenza”, in questi casi si trova una carteggio tra l’Ufficio del Genio civile e l’Intendenza di finanza di Latina. Per disposizione di legge, la domanda di danni di guerra poteva essere avanzata all’Intendenza e, in alcuni casi la pratica veniva poi passata al Genio civile al quale erano trasmessi la denuncia e gli allegati per la concessione del contributo. Si trovano inoltre comunicazioni dell’Ufficio all’Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (Inail) per avvisare che tra la documentazione presentata dalla ditta non era presente la polizza d’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli operai adibiti ai lavori di ricostruzione e riparazione. Secondo l’art. 78 del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivo con D.L. 28 novembre 1947, n. 1430, i cittadini delle Nazioni Unite potevano richiedere l’indennizzo per danni subiti a beni immobili in conseguenza degli eventi bellici. L’intendentizia ossia la domanda di reclamo danni presentata da cittadini americani presso l’Intendenza di finanza, veniva inoltrata al Genio civile per le competenze di ufficio e per l’accertamento dello stato del contributo ossia dell’eventuale già avvenuta concessione dei contributi e finanziamenti di cui il privato poteva aver fatto richiesta avvalendosi di altra normativa. L’Intendenza richiedeva pertanto la sospensione dell’erogazione di altro contributo dello Stato, una volta accertato che il privato si avvaleva del contributo ai sensi dell’art. 78 del citato Trattato di pace. La Ragioneria generale dello Stato comunicava che veniva corrisposto direttamente dal Ministero del Tesoro l’indennizzo presso la locale Tesoreria provinciale, con richiesta di sospendere i pagamenti dei contributi da parte dell’Ente. Tali pratiche sono raccolte insieme e mantenute distinte dalle atre, in buste denominate “Beni alleati”. Sulla camicia di alcuni fascicoli si trova l’indicazione Unrra Casas: con decreto del presidente del consiglio dei ministri del 19 dicembre 1947 infatti, era stato istituito un apposito Comitato chiamato Unrra Casas (Comitato amministrativo soccorso ai senza tetto) per l’esecuzione del programma di assistenza e di riabilitazione a favore dei più poveri fra i senzatetto delle zone di Italia maggiormente bisognose. Trattandosi di domande di riparazione e ricostruzione degli immobili a seguito di danni di guerra, la consistenza delle pratiche per ciascun comune è variabile in dipendenza dell’entità del danno subito dal territorio. In particolare, risulta che i comuni della provincia di Latina nei quali si era verificata in conseguenza degli eventi bellici una distruzione dei vani di abitazione superiore alla percentuale del 75% prevista dallo art. 1 della legge 25 giugno 1949, n. 409, erano i seguenti: Aprilia per il capoluogo e la frazione di Campoleone, Castelforte per il capoluogo, Cisterna di latina, Fondi, Formia per il capoluogo e la frazione di Castellonorato, Gaeta, Latina per la frazione di Borgo Piave, Minturno per la frazione di Santa Maria Infante e Pulcherini, Santi Cosma e Damiano, Spigno Saturnia per il capoluogo. In generale, i fabbricati potevano essere ricostruiti anche in zone diverse da quella dei distrutti per ragioni dovute al piano di ricostruzione. Inoltre, il Genio civile non si occupava delle domande di ricostruzione e riparazione dei fabbricati rurali. Tali domande venivano infatti respinte proprio con tale motivazione. Oltre la divisione delle tipologie di pratiche per comune di appartenenza, sono state individuate le altre seguenti sottoserie: Pratiche relative a comuni diversi, Corrispondenza, Recupero crediti, Nuova costruzione, Beni alleati, Rateale, Statistica, Unrra, Vecchia gestione. Si sottolinea che, all’atto dell’ordinamento, le buste facenti parte della sottoserie Corrispondenza non state volutamente disposte in ordine cronologico perché si è cercato di accorpare le buste che mostravano i medesimi elementi estrinseci sul dorso. Per i mezzi di corredo si rimanda alla serie dei “Registri”. In particolare si segnalano: 16 registri di protocollo della Sezione V, da marzo 1956 a gennaio 1973 e già numerati dall’Ente 1-17 di cui risulta mancare il n. 3. Ed inoltre, 8 Registri dove venivano registrate le pratiche di ricostruzione e riparazione in ordine progressivo ma non cronologico e indipendentemente dal comune. Nelle finche sono presenti i seguenti dati: n. d’ordine progressivo della pratica (che corrisponde al “numero posizione ex”), indicazione del comune, indicazione dell’ubicazione del fabbricato, nome della ditta, indicazioni del preventivo con gli estremi di arrivo (data e numero di protocollo), dell’importo e della data e numero della lettera di approvazione (generalmente è indicata la dicitura “vistato” oppure “respinta”), indicazione dello stato di avanzamento con gli estremi di arrivo (data, numero di protocollo), dell’importo e della data di approvazione, indicazione del consuntivo con estremi di arrivo (data, numero di protocollo), dell’importo e della data di approvazione, indicazione della data di trasmissione alla Ragioneria ed infine, le annotazioni (ricorrono le seguenti indicazioni “comitato”; riparazione; respinta; evasa). Sono inoltre presenti 3 schedari metallici e 32 cassettini in legno porta schede per i comuni di Castelforte (n. 2); Cisterna di Latina (n. 2); Cori (n. 2); Fondi (n. 2); Formia; Gaeta (n. 2); Itri; Latina; Lenola; Minturno (n. 3); Monte San Biagio e Maenza; Pontinia; Priverno; Prossedi; Roccagorga; Roccamassima; San Felice Circeo; Santi Cosma e Damiano; Sermoneta; Sezze; Sperlonga; Spigno Saturnia; Terracina (n. 2).

Di seguito si riportano alcuni riferimenti normativi:

  • Decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305. - Testo unico delle disposizioni per il ricovero dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici.
  • Dlgs 10 aprile 1947, n. 261. - Disposizioni per l’alloggio dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici e per l’attuazione dei piani di ricostruzione.
  • Decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399. - Provvidenze dirette ad agevolare la ripresa delle costruzioni edilizie.
  • Legge 25 giugno 1949, n. 409. - Norme per agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte dagli eventi bellici e per l’attuazione dei piani di ricostruzione.
  • Legge 3 febbraio 1951, n. 164. - Ratifica, con modificazione, dei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 37 e 25 luglio 1947, n. 937, concernenti norme sulla costituzione ed il funzionamento dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche.
  • Legge 27 dicembre 1953, n. 968. - Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra.
  • Legge 31 luglio 1954, n. 607.
  • Legge 11 febbraio 1958, n. 83. - Disposizioni per agevolare la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra.
  • Legge 13 luglio 1966, n. 610. - Modificazioni ed integrazioni alle vigenti disposizioni recanti provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra.
  • Legge 28 ottobre 1981, n. 611. - Ulteriori disposizioni per il ripristino dei beni privati distrutti dalla guerra.
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APPENDICE

1) elenco dei fascicoli contenenti foto

2) elenco dei nomi

3) elenco delle sigle



Ultimo aggiornamento: 24/02/2025